Termini e condizioni del servizio

Condizioni generali di vendita AOT GmbH («AOT»)

1. Ambito di applicazione

1.1. Le Condizioni generali di vendita (di seguito «CGV») si applicano a tutti i rapporti commerciali di AOT (di seguito «Venditore») con l’Acquirente. Le CGV si applicano solo se l’Acquirente è un imprenditore (§ 14 BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico ai sensi del § 310 comma 1 frase 1 BGB.

1.2. Le CGV si applicano in via esclusiva. Condizioni generali di contratto dell’Acquirente divergenti, contrastanti o integrative non trovano applicazione, anche qualora il Venditore non si opponga espressamente alla loro validità nel singolo caso. L’accettazione senza riserve di ordini e incarichi da parte del Venditore non costituisce riconoscimento di tali condizioni.

1.3. Le CGV si applicano, in qualità di accordo quadro, anche a tutti i futuri rapporti commerciali con l’Acquirente. Con il primo ordine alle presenti CGV, l’Acquirente accetta la loro validità esclusiva come accordo quadro anche per ulteriori ordini.

1.4. Gli accordi individuali conclusi con l’Acquirente nel singolo caso prevalgono in ogni caso sulle presenti CGV. Per il contenuto di tali accordi è determinante un contratto o una conferma del Venditore in forma testuale (ad es. lettera, e-mail, fax).

1.5. Le dichiarazioni e comunicazioni giuridicamente rilevanti che l’Acquirente deve rendere al Venditore dopo la conclusione del contratto (ad es. fissazione di termini, denunce di vizi, dichiarazioni di recesso o di riduzione del prezzo) richiedono la forma scritta per essere efficaci.

1.6. Gli Incoterms® cui si fa riferimento nelle presenti CGV, in un’offerta e/o nella conferma d’ordine si applicano nella versione 2020.

1.7. Per giorno lavorativo si intende il periodo da lunedì a sabato, esclusi i giorni festivi legali del Libero Stato di Baviera.

2. Conclusione del contratto, cessione di diritti dell’Acquirente

2.1. Tutte le offerte del Venditore, anche in materiale informativo e pubblicitario, prospetti, annunci e listini prezzi, sono senza impegno e non vincolanti, salvo che siano espressamente contrassegnate come vincolanti.

2.2. L’Acquirente può accettare l’offerta del Venditore mediante propria dichiarazione espressa, almeno in forma testuale, entro dieci (10) giorni di calendario dal suo ricevimento.

2.3. Se l’Acquirente accetta l’offerta del Venditore, il contratto di compravendita si conclude a condizione che il Venditore confermi espressamente il perfezionamento del contratto di compravendita entro quattro (4) settimane dal ricevimento della dichiarazione di accettazione dell’Acquirente, ad esempio e in particolare mediante l’invio di una conferma d’ordine all’Acquirente.

2.4. Se l’Acquirente non accetta l’offerta del Venditore entro il termine indicato al precedente punto 2.2, rifiuta espressamente l’offerta del Venditore entro tale termine oppure dichiara un’accettazione con riserva o con modifica delle condizioni offerte (ad es. in relazione a prezzi, sconti, condizioni di consegna indicati nell’offerta), tale dichiarazione vale come (i) rifiuto dell’offerta originaria del Venditore unito a (ii) un’offerta di conclusione di un contratto di compravendita modificato alle condizioni variate. Un contratto di compravendita si perfeziona solo quando il Venditore ha accettato espressamente entro quattro (4) settimane l’offerta dell’Acquirente di concludere un contratto di compravendita a condizioni variate, ad esempio e in particolare mediante l’invio di una conferma d’ordine all’Acquirente.

2.5. L’Acquirente è vincolato al proprio ordine per quattro (4) settimane. Il contratto di compravendita è concluso quando il Venditore conferma l’ordine entro tale termine in forma testuale, ad esempio mediante una conferma d’ordine, oppure esegue la consegna.

2.6. Un contratto concluso è soggetto (i) alla condizione sospensiva della disponibilità della merce e (ii) alla conferma dell’ordine da parte del Venditore.

2.7. La cessione di diritti dell’Acquirente derivanti dal contratto richiede il consenso scritto del Venditore.

3. Prezzi, adeguamento dei prezzi

3.1. Il prezzo degli oggetti della compravendita si intende in euro franco stabilimento del Venditore, Am Mühlbach 38a, D-87487 Wiggensbach (EXW Incoterms®2020), più l’imposta sul valore aggiunto di legge di volta in volta applicabile, i costi di imballaggio, le tasse, i dazi e gli altri oneri derivanti dall’esecuzione del contratto, ove di volta in volta dovuti.

3.2. Si applica il listino prezzi valido al momento della conclusione del contratto o il prezzo concordato. Se dopo la conclusione del contratto variano i costi determinanti per il calcolo del prezzo, in particolare i prezzi delle materie prime, i salari dovuti in base ai contratti collettivi, i costi di trasporto nonché le imposte e gli altri oneri, il Venditore ha il diritto, secondo equo apprezzamento, di adeguare di conseguenza il prezzo concordato. Eventuali aumenti di una voce di costo possono essere utilizzati dal Venditore per un aumento di prezzo solo nella misura in cui non vi sia una compensazione mediante eventuali riduzioni dei costi in altre voci di costo. In caso di riduzioni dei costi, i prezzi devono essere ridotti nella misura in cui tali riduzioni non siano compensate in tutto o in parte da aumenti in altri ambiti. Il Venditore sceglierà i rispettivi momenti di una variazione di prezzo in modo tale che le riduzioni dei costi non siano considerate secondo criteri più sfavorevoli per l’Acquirente rispetto agli aumenti dei costi, cosicché le riduzioni dei costi incidano sui prezzi almeno nella stessa misura degli aumenti dei costi. Qualora le forniture del Venditore non siano effettuate nell’ambito di un rapporto obbligatorio di durata, il diritto di adeguamento del prezzo spetta al Venditore per la prima volta sei settimane dopo la conclusione del contratto. Il Venditore comunica la variazione di prezzo in forma testuale almeno due settimane prima della sua entrata in vigore. L’Acquirente può opporsi in forma testuale all’adeguamento di prezzo annunciato dal Venditore entro un termine di due settimane. In caso contrario, la variazione di prezzo si considera concordata alla data indicata. Se l’Acquirente si oppone, al Venditore spetta un diritto speciale di disdetta o di recesso, che il Venditore può far valere in forma testuale entro due settimane dal ricevimento dell’opposizione con un preavviso di un mese. Il Venditore richiamerà separatamente l’attenzione dell’Acquirente su tale conseguenza nella comunicazione della variazione di prezzo. Un adeguamento del prezzo effettuato dal Venditore nell’ambito di rapporti obbligatori di durata non si applica ai singoli contratti già conclusi. Resta impregiudicato un eventuale ulteriore diritto di disdetta ordinaria o straordinaria.

3.3. Il Venditore ha inoltre il diritto di aumentare unilateralmente i prezzi dopo la presentazione dell’offerta o dopo la conclusione del contratto, qualora i costi per barriere commerciali tariffarie e non tariffarie, in particolare i dazi, che erano determinanti per il calcolo del prezzo nella formulazione dell’offerta, cambino ad hoc.

Il Venditore ha il diritto di trasferire all’Acquirente i costi aggiuntivi e imprevisti e di aumentare di conseguenza i prezzi offerti o già concordati, poiché le parti sono consapevoli che nell’attuale situazione mondiale i costi possono insorgere a breve termine, in particolare i dazi possono essere introdotti ad hoc e in modo imprevisto. Il Venditore ha pertanto il diritto di effettuare adeguamenti dei prezzi a breve termine, eventualmente anche ad hoc.

 


 

4. Pagamento, scadenza, compensazione

4.1. In caso di primo ordine dell’Acquirente in qualità di nuovo cliente, l’intero importo dell’ordine è dovuto anticipatamente, immediatamente dopo la conclusione del contratto («Pagamento anticipato»). Il Venditore non è tenuto ad adempiere il contratto prima del ricevimento del pagamento anticipato. In caso di ricevimento tardivo del pagamento anticipato, le date di consegna si spostano ovvero i termini di consegna si prolungano di conseguenza per il periodo fino al ricevimento del pagamento anticipato, più un adeguato tempo di avvio non inferiore a sette (7) giorni di calendario. In caso di ordini di Acquirenti con domicilio o sede commerciale all’estero o in presenza di indizi fondati di un rischio di insolvenza, il Venditore ha tuttavia il diritto, anche nell’ambito di un rapporto commerciale in corso, di effettuare in qualsiasi momento una consegna, in tutto o in parte, solo dietro pagamento anticipato («Pagamento anticipato (prepagamento)»). Il Venditore dichiara una corrispondente riserva al più tardi con la conferma d’ordine. In tal caso la consegna avviene solo previo pagamento integrale.

4.2. Nell’ambito del rapporto commerciale in corso, il prezzo d’acquisto e i prezzi per prestazioni accessorie, in particolare la spedizione e la redazione di certificati di analisi specifici per il cliente, sono dovuti immediatamente alla consegna e all’emissione della fattura. Al più tardi nella conferma d’ordine, il Venditore può anche prevedere, in deroga, la seguente regola sulla scadenza del pagamento: la fattura è pagabile entro trenta (30) giorni lavorativi dal ricevimento senza deduzioni.
Per la tempestività del pagamento è sempre determinante l’accredito sul conto del Venditore.

4.3. L’Acquirente può compensare crediti del Venditore solo se il controcredito dell’Acquirente è incontestato o accertato con sentenza passata in giudicato; può far valere un diritto di ritenzione solo se esso si basa su pretese derivanti dallo stesso rapporto contrattuale e la pretesa è incontestata o accertata con sentenza passata in giudicato.

5. Obblighi di prestazione anticipata, obblighi di collaborazione dell’Acquirente

5.1. L’Acquirente è tenuto ad adottare tempestivamente e/o entro i termini indicati dal Venditore tutte le misure e gli altri atti di collaborazione che, in base all’offerta, alla conferma d’ordine e/o ad altre indicazioni del Venditore, sono necessari e opportuni per l’adempimento del contratto da parte del Venditore.

5.2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al punto 5.1 si applica il punto 7.2.

6. Diritto di recesso del Venditore, diritto di disdetta straordinaria

6.1. Il Venditore ha il diritto di recedere dal contratto se, dopo la conclusione del contratto, per colpa del fornitore del Venditore, l’oggetto della compravendita non è più certificato, in particolare dall’associazione di coltivazione di volta in volta preposta al controllo, come merce biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici («Regolamento europeo sul biologico») o in modo equivalente. Sussiste altresì un diritto di recesso dal contratto se, dopo la conclusione del contratto, l’oggetto della compravendita non è più riconosciuto come merce biologica a causa di modifiche delle basi legali e amministrative, in particolare del Regolamento europeo sul biologico.

6.2. Quanto precede si applica anche qualora l’oggetto della compravendita, dopo la conclusione del contratto, non ottenga o non ottenga più una certificazione precedente o equivalente, in particolare per la cosmesi naturale e biologica.

6.3. Il Venditore ha inoltre il diritto di recedere dal contratto se il fornitore del Venditore non è in grado di consegnare a causa di un mancato raccolto imputabile al fornitore. Il mancato raccolto può essere causato in particolare dalla scelta o dall’utilizzo da parte del fornitore di un prodotto fitosanitario non idoneo o di un’area di coltivazione non idonea.

6.4. Il Venditore dichiara il recesso all’Acquirente in forma testuale entro quattordici (14) giorni lavorativi dal verificarsi e/o dalla conoscenza del motivo di recesso.

6.5. Le conseguenze giuridiche sono disciplinate dalle disposizioni di legge.

6.6. Sussiste inoltre in particolare un diritto di disdetta straordinaria del Venditore (i) se dopo la conclusione del contratto la situazione patrimoniale dell’Acquirente peggiora in modo significativo e il Venditore subisce o rischia di subire di conseguenza perdite così rilevanti nella propria situazione economica (ii) l’Acquirente non cessa e/o non sana entro un termine adeguato, dopo relativa diffida, una violazione contrattuale a lui imputabile;

ovvero la violazione contrattuale è già alla prima commissione così grave da rendere inesigibile l’ulteriore mantenimento del contratto, oppure l’Acquirente commette nuovamente una violazione contrattuale già oggetto di diffida.

7. Consegna, ritardo nella consegna, mora nell’accettazione, forza maggiore

7.1. La consegna avviene franco stabilimento Am Mühlbach 38a, D-87487 Wiggensbach (EXW Incoterms®2020), dove si trova anche il luogo di adempimento per la consegna e per un’eventuale prestazione successiva. Se gli oggetti della compravendita vengono spediti in un altro luogo di destinazione in base ad accordo contrattuale (vendita con spedizione), il Venditore ha il diritto di determinare autonomamente le modalità di spedizione (in particolare impresa di trasporto, via di spedizione, imballaggio, assicurazione), anche se l’Acquirente ne sostiene i costi.

7.2. Le date e i termini di consegna vengono concordati in forma testuale e possono essere concordati come vincolanti o non vincolanti. Essi si considerano vincolanti solo se il Venditore lo conferma espressamente nella conferma d’ordine. I termini di consegna decorrono dalla conclusione del contratto. Le date e i termini di consegna si considerano rispettati con la comunicazione della disponibilità alla consegna. Se l’Acquirente, su richiesta, non adempie agli obblighi di collaborazione necessari per l’esecuzione del contratto ai sensi del punto 5.1 delle presenti CGV, le date di consegna si spostano ovvero i termini di consegna si prolungano per la durata del ritardo, più un adeguato tempo di avvio non inferiore a quattordici (14) giorni di calendario. Resta inoltre riservato il diritto di far valere ulteriori pretese.

7.3. Se l’Acquirente è in mora nell’accettazione, il rischio passa a lui al momento in cui si verifica la mora.

7.4. Il Venditore ha il diritto di effettuare consegne parziali se la consegna parziale è utilizzabile dall’Acquirente nell’ambito della destinazione contrattuale, la consegna dei restanti oggetti della compravendita ordinati è garantita e all’Acquirente non derivano oneri aggiuntivi rilevanti o costi supplementari, salvo che il Venditore si dichiari disposto ad assumersi tali costi.

7.5. L’Acquirente può sollecitare la consegna al Venditore (sollecito/messa in mora) non prima di quattro (4) settimane dalla scadenza della data/del termine di consegna non vincolante concordato. Se viene superata una data di consegna vincolante o un termine di consegna vincolante, il Venditore è in mora già con il superamento della data o del termine di consegna.

7.6. Se il Venditore è in mora con una consegna o se una consegna gli diventa impossibile, per qualsiasi motivo, la responsabilità del Venditore per il risarcimento dei danni è disciplinata dal punto 11 delle presenti CGV. Il danno da ritardo che il Venditore deve risarcire è tuttavia limitato, in caso di colpa lieve, al cinque (5) % del prezzo d’acquisto concordato. Il risarcimento deve essere fissato in misura superiore o inferiore se l’Acquirente dimostra un danno maggiore o il Venditore dimostra un danno minore o l’assenza di un danno.

7.7. Nei casi di forza maggiore (circostanze ed eventi imprevisti, non imputabili al Venditore, che non avrebbero potuto essere evitati con la diligenza di un commerciante ordinato, ad es. conflitti di lavoro, guerra, incendi, inondazioni, mancati raccolti, in particolare a causa di condizioni meteorologiche e climatiche nonché infestazioni di insetti/parassiti, impedimenti al trasporto, blocco delle vie di trasporto, blackout, interruzioni di corrente, Internet o telecomunicazioni causate indipendentemente dalle parti, interruzioni o limitazioni dello scambio elettronico di dati causate da terzi, criminalità informatica da parte di terzi, in particolare attacchi informatici, carenza di manodopera, energia, materie prime o materiali ausiliari, successiva scarsità di materiali, restrizioni all’importazione e all’esportazione, provvedimenti delle autorità, pandemie, epidemie o altre interruzioni dell’attività), sia presso il Venditore sia presso i suoi fornitori, che impediscono temporaneamente al Venditore, senza sua colpa, di consegnare gli oggetti della compravendita alla scadenza, il Venditore è esonerato dagli obblighi di consegna per la durata della forza maggiore più un adeguato tempo di avvio non inferiore a quattordici (14) giorni di calendario e nella misura dell’incidenza della forza maggiore. Il Venditore comunicherà all’Acquirente senza indugio, dopo esserne venuto a conoscenza, il verificarsi e il venir meno della forza maggiore e si adopererà al meglio per eliminare la forza maggiore e limitarne il più possibile gli effetti. Al verificarsi della forza maggiore, il Venditore e l’Acquirente si accorderanno sul modo di procedere. Qualora il ritardo causato dall’evento di forza maggiore si protragga per più di sei (6) mesi, ciascuna parte può disdire in via straordinaria il contratto o recedere da esso per la parte non ancora adempiuta. Le parti possono sempre concordare di comune accordo un’ulteriore sospensione degli obblighi di prestazione. In caso di proroga dell’obbligo di prestazione a un momento successivo dell’anno o agli anni successivi, il Venditore effettuerà le prestazioni dovute in tale momento successivo, se ciò è compatibile con la natura della prestazione e non è inesigibile per la controparte. L’obbligo di pagamento del corrispettivo da parte dell’Acquirente e il suo importo restano in tal caso impregiudicati, salvo diverso accordo tra le parti contraenti.

7.8. Il rispetto delle date e dei termini di consegna è soggetto alla riserva di un approvvigionamento proprio corretto e tempestivo. Ciò comprende in particolare il caso in cui il fornitore del Venditore non presenti, non presenti in tempo per la data di consegna concordata o non presenti in forma equivalente un certificato relativo all’origine o ai componenti dell’oggetto della compravendita richiesto da disposizioni amministrative o di legge. Qualora non sia avvenuto un approvvigionamento proprio corretto e tempestivo, il Venditore non risponde nei confronti dell’Acquirente di una mancata consegna o di una consegna tardiva, a condizione che il Venditore abbia concluso con la dovuta diligenza un concreto contratto di copertura con i fornitori. Qualora tali eventi rendano la consegna sostanzialmente più difficile o impossibile per il Venditore e l’impedimento non sia solo di durata temporanea, il Venditore ha il diritto di disdire in via straordinaria il contratto o di recedere da esso. In caso di impedimenti di durata temporanea, le date e i termini di consegna si spostano del periodo dell’impedimento più un adeguato tempo di avvio non inferiore a quattordici (14) giorni di calendario. Il Venditore comunica all’Acquirente il prima possibile i ritardi prevedibili. Qualora, a seguito del ritardo, non si possa (più) ragionevolmente pretendere dall’Acquirente l’accettazione della consegna, egli può disdire in via straordinaria il contratto o recedere da esso mediante tempestiva dichiarazione scritta al Venditore.
Le parti possono sempre concordare di comune accordo una regolamentazione diversa. In caso di proroga dell’obbligo di prestazione a un momento successivo dell’anno             o agli anni successivi, il Venditore effettuerà le prestazioni dovute in tale momento successivo, se ciò è compatibile con la natura della prestazione e non è inesigibile per la controparte. L’obbligo di pagamento del corrispettivo da parte dell’Acquirente e il suo importo restano in tal caso impregiudicati, salvo diverso accordo tra le parti contraenti.

7.9. Se l’Acquirente è in mora nell’accettazione, in particolare in caso di accordo su una consegna ex works e di decorso infruttuoso di un termine per il ritiro degli oggetti della compravendita messi a disposizione per il ritiro, il Venditore ha il diritto di immagazzinare gli oggetti della compravendita a rischio e spese dell’Acquirente presso il proprio stabilimento o, a scelta, in un altro luogo di deposito, tenendo conto dell’interesse dell’Acquirente, a costi di magazzinaggio usuali. Il Venditore comunicherà senza indugio all’Acquirente il luogo di deposito e metterà a disposizione informazioni sul luogo di deposito, in particolare sui costi sostenuti. L’Acquirente è tenuto a informare tempestivamente il Venditore del fatto che non gli è possibile ritirare gli oggetti della compravendita nei termini previsti. Restano impregiudicati i diritti di legge del Venditore.

7.10. In caso di mancato ritiro ingiustificato, il Venditore può avvalersi dei propri diritti di legge. Se il Venditore richiede il risarcimento dei danni, questo ammonta al quindici (15) % del prezzo d’acquisto netto. In caso di mancato ritiro solo parziale da parte dell’Acquirente, il calcolo del risarcimento avviene solo sul prezzo d’acquisto netto relativo alla parte non ritirata degli oggetti della compravendita. Il risarcimento deve essere fissato in misura superiore o inferiore se il Venditore dimostra un danno maggiore o l’Acquirente dimostra un danno minore o l’assenza di un danno.

8. Materiale di imballaggio, scambio pallet

8.1. Il Venditore non è tenuto a ritirare gli imballaggi da trasporto e tutti gli altri imballaggi ai sensi della legge tedesca sugli imballaggi (Verpackungsgesetz). Sono esclusi gli europallet.

8.2. In linea di principio, tra Venditore e Acquirente ha luogo il cosiddetto scambio pallet con tenuta di conti pallet.

8.3. In caso di ritiro diretto dell’oggetto della compravendita da parte dell’Acquirente presso il Venditore, lo scambio pallet avviene direttamente con il Venditore. In tal caso il Venditore è tenuto ad accettare solo pallet scambiabili conformi alle relative linee guida GS1 Germany nelle classi di qualità «Nuovo» o «Classe A»; nei documenti deve essere annotato il numero dei pallet scambiati. Il Venditore non sopporta il rischio che vengano consegnati pallet della stessa qualità e della stessa quantità. Se mancano pallet di scambio o se questi non sono della qualità corrispondente, l’Acquirente deve segnalarlo e richiedere istruzioni al riguardo. Se in caso di ritiro diretto non sono disponibili per lo scambio tanti pallet vuoti quanti sono i pallet caricati, la differenza viene annotata e compensata di conseguenza nelle consegne successive.

8.4. In caso di consegna, l’Acquirente deve effettuare uno scambio pallet con il vettore/spedizioniere incaricato dal Venditore. Quest’ultimo è tenuto ad accettare solo pallet scambiabili conformi alle relative linee guida GS1 Germany nelle classi di qualità «Nuovo» o «Classe A»; il Venditore non sopporta il rischio che vengano consegnati dall’Acquirente pallet della stessa qualità e della stessa quantità. Se alla consegna degli oggetti della compravendita non sono disponibili per lo scambio tanti pallet vuoti quanti sono i pallet caricati consegnati, la differenza viene annotata e compensata di conseguenza nelle consegne successive.

8.5. Se non ha luogo il cosiddetto scambio pallet, per accordo contrattuale oppure perché non vengono consegnati pallet o pallet sufficienti dello stesso tipo e della stessa qualità o l’accettazione viene rifiutata in quanto non scambiabili, il Venditore deve confermarlo. In tal caso i pallet vengono fatturati separatamente all’Acquirente dal Venditore. Si applica in particolare il punto 4.

9. Riserva di proprietà, assicurazione

9.1. Se l’Acquirente è il cliente finale degli oggetti della compravendita consegnati, il Venditore si riserva il diritto di proprietà fino al pagamento integrale del prezzo d’acquisto. Il punto 9.2.3 delle presenti CGV si applica per analogia.

9.2. Se l’Acquirente è un rivenditore professionale degli oggetti della compravendita consegnati, si applica inoltre quanto segue:

9.2.1 Gli oggetti della compravendita consegnati restano di proprietà del Venditore fino al saldo di tutti i crediti spettanti al Venditore in base al contratto. La riserva di proprietà permane anche per tutti i crediti del Venditore nei confronti dell’Acquirente derivanti dal rapporto commerciale in corso, compresi i crediti futuri o condizionati, anche derivanti da contratti conclusi contemporaneamente o successivamente.

9.2.2 L’alienazione degli oggetti della compravendita soggetti a riserva di proprietà («Prodotti con riserva») è consentita all’Acquirente solo nel normale svolgimento degli affari. L’Acquirente non ha il diritto di compiere atti di disposizione di qualsiasi tipo che mettano in pericolo la proprietà del Venditore.

9.2.3 Se un Prodotto con riserva viene unito dall’Acquirente ad altre merci, al Venditore spetta la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore di fattura del Prodotto con riserva rispetto al valore di fattura dell’altra merce, più il valore della lavorazione. Se la proprietà del Venditore si estingue per unione, mescolanza o trasformazione, l’Acquirente trasferisce al Venditore, già al momento dell’unione, mescolanza o trasformazione, i diritti di proprietà a lui spettanti sulla nuova cosa nella misura del valore di fattura del Prodotto con riserva e li custodisce gratuitamente per il Venditore. I diritti di proprietà così spettanti al Venditore si considerano Prodotti con riserva.

9.2.4 L’Acquirente cede fin d’ora al Venditore i crediti per prezzo d’acquisto, compenso per opera o altri crediti derivanti dalla rivendita o dall’ulteriore lavorazione oppure da un altro titolo giuridico (ad es. in caso di sinistro assicurativo, di atto illecito o di perdita della proprietà per unione del Prodotto con riserva a un fondo) relativi ai Prodotti con riserva, nella misura del valore di fattura dei Prodotti con riserva; il Venditore accetta la cessione. La cessione dei crediti ai sensi del punto 9.2.4 frase 1 serve a garantire tutti i crediti, anche futuri, derivanti dal rapporto commerciale con l’Acquirente.

9.2.5 L’Acquirente è autorizzato, in modo revocabile, a riscuotere in nome proprio per conto del Venditore i crediti derivanti dalla rivendita. Resta impregiudicata la facoltà del Venditore di riscuotere direttamente i crediti; il Venditore si impegna tuttavia a non riscuoterli finché l’Acquirente adempie regolarmente ai propri obblighi di pagamento. Tale autorizzazione alla riscossione può essere revocata in particolare se l’Acquirente non adempie regolarmente ai propri obblighi di pagamento. Su richiesta del Venditore, in tal caso l’Acquirente deve fornire le indicazioni necessarie per la riscossione sui crediti ceduti e sui relativi debitori, mettere a disposizione la relativa documentazione e notificare per iscritto la cessione al debitore.

9.2.6 I diritti dell’Acquirente alla rivendita e all’ulteriore lavorazione dei Prodotti con riserva, nonché l’autorizzazione alla riscossione dei crediti ceduti, si estinguono con la sospensione dei pagamenti, la presentazione della domanda o l’apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell’Acquirente. Restano impregiudicati i diritti di legge di un curatore fallimentare, anche provvisorio.

9.3. L’Acquirente è tenuto a trattare con cura gli oggetti della compravendita/Prodotti con riserva, in particolare ad assicurarli a proprie spese in misura sufficiente al valore a nuovo contro danni da incendio, acqua e furto, e a informare senza indugio il Venditore in caso di pignoramento, sequestro, danneggiamento e/o smarrimento; la violazione di tale obbligo dà al Venditore il diritto di recedere dal contratto. L’Acquirente sostiene tutti i costi che devono essere sostenuti in particolare nell’ambito di un’azione di opposizione di terzi per la revoca di un pignoramento ed eventualmente per il recupero degli oggetti della compravendita/Prodotti con riserva, nella misura in cui non possano essere riscossi da terzi.

9.4. Se il valore realizzabile delle garanzie concesse al Venditore in base alle disposizioni che precedono supera di oltre il dieci (10) % i crediti del Venditore nei confronti dell’Acquirente, il Venditore svincolerà, su richiesta dell’Acquirente, garanzie a propria scelta nella misura corrispondente.

9.5. In caso di consegne in altri ordinamenti giuridici nei quali la suddetta disciplina della riserva di proprietà non ha lo stesso effetto di garanzia che in Germania, l’Acquirente farà tutto il possibile per costituire senza indugio a favore del Venditore corrispondenti diritti di garanzia. L’Acquirente collaborerà a tutte le misure, come ad esempio registrazione, pubblicazione ecc., necessarie e utili per l’efficacia e l’opponibilità di tali diritti di garanzia.

10. Garanzia, obbligo di esame e di denuncia

10.1. Le indicazioni contenute nelle descrizioni valide al momento della conclusione del contratto, in particolare nella documentazione contrattuale, nei prospetti, negli annunci o nei listini prezzi, relative a volume di fornitura, quantità di riempimento, aspetto, dimensioni e pesi ecc. degli oggetti della compravendita costituiscono contenuto del contratto; esse sono da considerarsi approssimative e non costituiscono una garanzia, in particolare non una garanzia di qualità, ma servono come parametro per stabilire se gli oggetti della compravendita sono privi di vizi. Restano riservate differenze nell’aspetto e modifiche del volume di fornitura da parte del Venditore, purché gli oggetti della compravendita non vengano modificati in modo sostanziale e le modifiche siano ragionevolmente accettabili per l’Acquirente. Qualora il Venditore utilizzi segni o numeri per designare l’ordine o gli oggetti della compravendita, da ciò soltanto non possono essere derivati diritti.

10.2. Le pretese dell’Acquirente per vizi presuppongono che egli abbia adempiuto ai propri obblighi di legge di esame e di denuncia. Se in occasione dell’esame o successivamente si manifesta un vizio, questo deve essere denunciato senza indugio per iscritto al Venditore. La denuncia si considera tempestiva se effettuata entro due giorni lavorativi; per il rispetto del termine è sufficiente l’invio tempestivo della denuncia. Indipendentemente da tale obbligo di esame e di denuncia, l’Acquirente deve denunciare per iscritto i vizi evidenti entro sette (7) giorni lavorativi dalla consegna; anche in questo caso, per il rispetto del termine è sufficiente l’invio tempestivo della denuncia. Se l’Acquirente omette il regolare esame e/o la denuncia dei vizi, la responsabilità per il vizio non denunciato è esclusa.

10.3. Qualora gli oggetti della compravendita consegnati presentino un vizio, il Venditore può, a propria scelta, effettuare come adempimento successivo l’eliminazione del vizio (riparazione) o la consegna di una cosa priva di vizi (consegna sostitutiva). In caso di primo esito negativo dell’adempimento successivo, il Venditore ha diritto ad almeno un secondo adempimento successivo.

10.4. Se l’adempimento successivo non è riuscito o se un termine adeguato per l’adempimento successivo, da fissarsi per iscritto dall’Acquirente, è decorso infruttuosamente o non è necessario secondo le disposizioni di legge, l’Acquirente può recedere dal contratto o ridurre il prezzo d’acquisto. In caso di vizio irrilevante non sussiste tuttavia alcun diritto di recesso.

10.5. Le pretese dell’Acquirente al risarcimento dei danni o al rimborso di spese inutili sussistono solo ai sensi del punto 11 delle presenti CGV e sono per il resto escluse.

11. Responsabilità

11.1. Il Venditore risponde in modo illimitato ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti (Produkthaftungsgesetz), nei casi di assunzione espressa di una garanzia o di un rischio di approvvigionamento, per violazione degli obblighi dolosa o gravemente colposa, per vizi taciuti dolosamente dal Venditore nonché per violazioni degli obblighi ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati.

11.2. Il Venditore risponde altresì in modo illimitato in caso di lesione dolosa o colposa della vita, dell’integrità fisica o della salute.

11.3. Per danni materiali e patrimoniali causati con colpa lieve, il Venditore risponde solo in caso di violazione di obblighi il cui adempimento rende possibile la regolare esecuzione del contratto e sul cui adempimento l’Acquirente può fare particolare affidamento («obblighi contrattuali essenziali»), ma limitatamente al danno prevedibile e tipico del contratto al momento della sua conclusione. Le pretese di risarcimento dell’Acquirente riconducibili a pretese per penali contrattuali di controparti contrattuali dell’Acquirente non sono in nessun caso prevedibili o tipiche del contratto per il Venditore nel senso sopra indicato.

11.4. Quanto precede si applica anche alla responsabilità per i dipendenti e gli ausiliari di adempimento del Venditore.

12. Prescrizione

12.1. In deroga al § 438 comma 1 n. 3 BGB, il termine generale di prescrizione per le pretese dell’Acquirente derivanti da vizi materiali e vizi giuridici è di un anno dalla consegna. Qualora sia stato concordato un collaudo, la prescrizione decorre dal collaudo del rispettivo oggetto della compravendita.

12.2. Il suddetto termine di prescrizione non si applica nel caso di cui al punto 9.2 delle presenti CGV.

12.3. In caso di vizi taciuti dolosamente si applica il termine di prescrizione ordinario (§ 438 comma 3 frase 1 BGB). Restano impregiudicati anche i §§ 438 comma 1 n. 1, n. 2 BGB.

12.4. I suddetti termini di prescrizione non si applicano ai termini di prescrizione della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti (§ 12 ProdHaftG). In caso di assunzione di una garanzia o di un rischio di approvvigionamento si applica quanto concordato contrattualmente; il § 444 BGB resta impregiudicato. Qualora contrattualmente non sia stata prevista alcuna regolamentazione, si applica il termine di prescrizione ordinario ai sensi del § 195 BGB. In caso di violazioni degli obblighi ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati si applica parimenti il termine di prescrizione ordinario ai sensi del § 195 BGB.

12.5. Le pretese di risarcimento dei danni dell’Acquirente derivanti da altre pretese, in particolare extracontrattuali, si prescrivono nel termine di prescrizione ordinario ai sensi del § 195 BGB.

12.6. Resta inoltre impregiudicato il § 445 b BGB, se l’ultimo contratto nella catena di fornitura è una vendita di beni di consumo (§§ 478, 474 BGB).

13. Diritti sui documenti

Il Venditore si riserva sui propri documenti, in particolare sui documenti di qualità e sui certificati di analisi, tutti i diritti di proprietà, i diritti d’autore e gli altri diritti.

Qualora agli oggetti della compravendita siano allegati documenti di accompagnamento necessari o richiesti dalla legge, all’Acquirente viene concesso esclusivamente su di essi un diritto d’uso non esclusivo. L’Acquirente non ha inoltre il diritto di concedere diritti d’uso sui documenti a imprese collegate ai sensi dei §§ 15 e segg. AktG, a clienti finali o a terzi.

 

14. Riservatezza, trattamento e conservazione dei dati

14.1. L’Acquirente è tenuto a mantenere riservati, a non divulgare e a non rendere noti i segreti commerciali del Venditore ai sensi del § 2 n. 1 GeschGehG nonché altre informazioni riservate, in particolare dati sensibili dal punto di vista economico, giuridico, fiscale e tecnico (congiuntamente «Informazioni riservate»), che gli sono stati affidati o di cui è venuto a conoscenza, indipendentemente dal fatto che siano stati espressamente contrassegnati come riservati o meno. Non sono Informazioni riservate le informazioni che erano note o generalmente accessibili al pubblico prima della comunicazione o della consegna all’Acquirente o che lo diventano in un momento successivo senza violazione di un obbligo di riservatezza; che erano comprovatamente note all’Acquirente già prima della divulgazione e senza violazione di un obbligo di riservatezza; che sono state ottenute autonomamente dall’Acquirente senza utilizzo o riferimento a Informazioni riservate del Venditore o che vengono consegnate o rese accessibili all’Acquirente da un terzo autorizzato senza violazione di un obbligo di riservatezza. Tale obbligo si applica anche per un periodo di cinque (5) anni dalla cessazione del rispettivo rapporto commerciale. Anche il contenuto del rispettivo contratto stesso è coperto da tale obbligo.

14.2. L’Acquirente non ha il diritto di utilizzare, sfruttare o appropriarsi delle Informazioni riservate, direttamente o per o tramite altri, per finalità diverse da quelle concordate contrattualmente tra il Venditore e l’Acquirente. In particolare, nel caso di prodotti e oggetti, l’Acquirente non ha il diritto di ottenere Informazioni riservate mediante il cosiddetto «reverse engineering» attraverso osservazione, analisi, smontaggio o test.

14.3. Qualora documenti contenenti Informazioni riservate siano stati forniti in forma elettronica, tali dati devono essere cancellati al più tardi alla cessazione del presente contratto o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, bloccati in modo permanente.

14.4. L’Acquirente può divulgare internamente Informazioni riservate solo nella misura necessaria e alla cerchia di persone necessaria («need-to-know»). In particolare, le Informazioni riservate possono essere rese accessibili dall’Acquirente solo ai propri dipendenti vincolati alla riservatezza o ai propri consulenti soggetti al segreto professionale, nella misura in cui questi si occupino dei rapporti contrattuali con il Venditore e abbiano ragionevolmente bisogno delle informazioni. I dipendenti devono essere informati preventivamente del presente accordo. L’Acquirente adotterà tutte le misure necessarie per garantire che tutte le persone alle quali vengono comunicate o rese accessibili Informazioni riservate le trattino nello stesso modo in cui l’Acquirente è tenuto a farlo.

14.5. L’Acquirente proteggerà inoltre le Informazioni riservate mediante adeguate misure di riservatezza contro l’accesso non autorizzato da parte di terzi e, nel trattamento delle Informazioni riservate, rispetterà le disposizioni legali e contrattuali in materia di protezione dei dati. Ciò comprende anche misure tecniche di sicurezza adeguate allo stato dell’arte (art. 32 RGPD) e l’impegno dei dipendenti alla riservatezza e al rispetto della protezione dei dati (art. 28 par. 3 lett. b RGPD).

14.6. Se l’Acquirente viola con dolo o colpa i suddetti obblighi di riservatezza, si impegna a pagare un’adeguata penale contrattuale, il cui importo è stabilito dal Venditore secondo equo apprezzamento e, in caso di controversia, è soggetto a verifica da parte del tribunale competente. L’importo della penale concretamente dovuta dipende in particolare dal grado di riservatezza del segreto commerciale interessato o dell’altra Informazione riservata nonché dal numero delle persone non autorizzate nei cui confronti l’Informazione riservata è stata divulgata in violazione degli obblighi.

14.7. Il Venditore tratta i dati personali in conformità con le disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (Regolamento (UE) 2016/679 dell’Unione europea (RGPD)) e con le altre disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare quelle della legge federale tedesca sulla protezione dei dati (BDSG). Tutti i dati vengono trattati in modo riservato. Maggiori dettagli sono disponibili nelle informative separate sulla protezione dei dati all’indirizzo Informativa sulla protezione dei dati | Informativa sulla privacy - AOT, che contengono una panoramica dettagliata del trattamento dei dati personali.

15. Legge applicabile, foro competente, clausola salvatoria

15.1. Al rapporto contrattuale tra l’Acquirente e il Venditore si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania con esclusione di eventuali norme di conflitto del diritto internazionale privato e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

15.2. Per tutte le pretese attuali e future derivanti dal rapporto commerciale con commercianti, il foro competente esclusivo, salvo che sussista un foro esclusivo previsto dalla legge, è la sede del Venditore. Ciò vale, indipendentemente dalla qualità di commerciante, anche qualora l’Acquirente trasferisca il proprio domicilio o la propria dimora abituale all’estero o il suo domicilio o la sua dimora abituale non sia noto al momento della proposizione dell’azione. Il Venditore ha sempre anche il diritto di agire presso il foro generale dell’Acquirente.

15.3. Qualora una clausola delle presenti CGV sia o divenga inefficace, ciò non pregiudica l’efficacia del contratto e delle restanti clausole. In luogo della disposizione inefficace o nulla deve essere individuata una regolamentazione corrispondente alla sua finalità economica. Lo stesso vale per le lacune normative.

Aggiornamento: maggio/2026